Art. 8.
(Monitoraggio).

      1. Il Ministero della salute, anche avvalendosi di istituti specializzati, raccoglie i dati forniti dalle aziende sanitarie locali e dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro ed effettua il monitoraggio della traumatologia e della mortalità collegate

 

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agli incidenti stradali notturni su tutto il territorio nazionale, al fine di acquisire elementi sulle cause, l'entità del fenomeno e il suo collegamento con gli orari di cessazione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché con l'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope e di bevande alcoliche o superalcoliche.
      2. Con decreti del Ministro dell'istruzione o del Ministro dell'università e della ricerca, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della solidarietà sociale, nell'ambito delle iniziative e dei programmi sociali e scolastici e dei corsi universitari, sono previsti piani di informazione dei giovani sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche e di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall'insufficienza di riposo notturno.